Statuto

1. COSTITUZIONE – SEDE

E’ costituita una Associazione denominata “HAKUNA MATATA”.
L’Associazione ha sede a Busto Garolfo (MI) in via Carroccio n.18 e ha la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, recapiti sia in Italia che all’Estero.

2. SCOPO – OGGETTO SOCIALE

L’Associazione, nell’escludere tassativamente qualsiasi finalità di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di promozione umana nell’ambito dell’educazione dei minori. L’attività del sodalizio è estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, non persegue scopi di lucro ed opera nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e nella tutela dei diritti inviolabili della persona.

L’associazione si propone di:

  • diffondere i valori della solidarietà, della condivisione, del rispetto, dell’uguaglianza, della legalità;
  • elaborare e realizzare, attraverso l’opera di personale educativo dell’Associazione stessa, progetti di prevenzione nell’ambito del disagio minorile;
  • promuovere attività educative nei vari contesti sociali in cui i ragazzi vivono (scuola, oratori, società sportive, strada..);
  • promuovere e organizzare un lavoro di “rete” con tutte le agenzie educative presenti sul territorio in cui l’Associazione opera;
  • promuovere concrete iniziative rivolte alla soluzione di particolari situazioni di “disagio minorile”.
  • promuovere l’inserimento nella realtà sociale di quei ragazzi/e che per varie ragioni sono isolati ed incapaci di relazionarsi;
  • promuovere momenti e spazi di confronto con le famiglie dei ragazzi con cui si opera, tramite momenti di ascolto e di dialogo;
  • l’adesione a progetti che si collochino all’interno di strategie finalizzate all’analisi e all’intervento concreto nelle situazioni di disagio minorile, eventualmente destinando una parte delle entrate di denaro e delle risorse umane ad iniziative locali di intervento nel settore delle dipendenze (droga alcool, ecc);
  • organizzare seminari, convegni, tavole rotonde su temi di interesse specifico, in riferimento agli scopi dell’associazione;
  • partecipare a gare di appalti pubblici e privati per la gestione e l’affidamento di servizi socio educativi;
  • concorrere per finanziamenti e contributi pubblici a favore del settore socio-educativo.

L’associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di Legge. L’associazione può anche collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici, privati ed esteri e può istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all’associazione. L’associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale, compresa l’effettuazione di operazioni commerciali, purchè queste non vengano mai realizzate a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell’associazione.

3. DURATA

La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo diversa decisione deliberata dai soci. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 del presente Statuto in tema di scioglimento dell’associazione.

4. ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio direttivo, predispone il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione: il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

5. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • le quote associative annue;
  • i contributi specifici per corsi e prestazioni in genere versati dagli associati;
  • erogazioni o donazioni effettuate da privati ed enti;
  • eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze di bilancio;
  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati o altro;
  • eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione verso terzi;
  • ogni altro provento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

La gestione finanziaria del sodalizio avviene entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea; il Consiglio Direttivo può però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purché preventivamente deliberate a maggioranza dal Consiglio stesso.
E’ fatto assoluto divieto, durante la vita dell’associazione, di distribuire in qualunque modo utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. ASSOCIATI

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.
Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

  • fondatori
  • ordinari

Sono soci “Fondatori” quei soci che sono intervenuti nella fase costitutiva dell’associazione.
Sono soci “ordinari” coloro che si dichiarano disponibili a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione; essi versano nelle casse del sodalizio la quota di iscrizione e le altre quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, hanno diritto a partecipare alle iniziative dell’Associazione senza limiti temporali e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di voto sia nell’assemblea ordinaria che in quella straordinaria.
L’accettazione di nuovi soci è di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata anche verbalmente agli aspiranti soci i quali, fino a tale momento, non potranno frequentare la sede sociale né svolgere la attività del sodalizio. Decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’ammissione del socio anche tramite “silenzio-assenso”; nel caso di rifiuto ne viene data comunicazione al richiedente senza l’obbligo di motivazione del provvedimento.
La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.
Le prestazioni dei soci all’interno dell’associazione devono essere prevalentemente gratuite; è possibile il rimborso delle spese sostenute.
Gli associati receduti od esentati non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve deliberare la quota di sottoscrizione degli associati.

7. DOVERI DEI SOCI

I soci si obbligano a versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare le norme del presente Statuto nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell’Associazione.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio o che tengano contegno riprovevole, sia in questioni societarie che esterne, i seguenti provvedimenti:

  • ammonizione;
  • deplorazione;
  • esclusione temporanea dall’attività e dalle cariche sociali;
  • radiazione.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per dimissioni, da comunicare al Presidente per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decesso, morosità o radiazione; nelle suddette ipotesi esso decade anche automaticamente dalle cariche eventualmente conferitegli. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre la radiazione verrà sancita dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata dal Presidente dell’Associazione.
Le dimissioni volontarie, comunicate a mezzo raccomandata, non esonerano il socio dagli impegni assunti per l’esercizio in corso.
La recessione del socio avviene senza oneri(la quota associativa non viene comunque rimborsata).
In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio.
Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l’inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l’esito di tale valutazione

10. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono puramente onorifiche, non danno diritto a compensi ma solamente al rimborso delle spese.

11. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

L’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione. L’Avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci aventi diritto di voto mediante raccomandata postale o a mano ovvero con altro mezzo idoneo consentito dalla Legge.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio (rendiconto economico-finanziario), dietro convocazione del Presidente mediante avviso scritto da comunicare a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea dei Soci, inoltre, si riunisce ogni 4 anni, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale, per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno un decimo (1/10) dei soci.
Hanno diritto di intervento all’assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti i soci in regola con i doveri statutari. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti i soci. Ogni socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare al massimo un altro socio per delega scritta.

12. VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima.
Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Il verbale di ogni assemblea, predisposto a cura del Segretario, deve restare affisso presso la sede sociale per almeno 20 giorni dalla data dell’assemblea.
Hanno diritto di intervento all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento annuo della quota di associazione purchè iscritti negli elenchi soci da almeno 20 giorni.

13. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

I compiti dell’assemblea sono:

  • Nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea;
  • Approvare il Conto Consuntivo ed il bilancio preventivo;
  • Procedere alla elezione del Consiglio Direttivo qualora siano scaduti i termini del mandato;
  • Decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci;
  • Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
  • Discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 4 a 8 membri, nominati dall’assemblea ordinaria, ai quali vengono attribuite le seguenti cariche:

  • Presidente
  • Vice-Presidente
  • Segretario
  • Tesoriere.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’associazione, scegliendolo tra i membri eletti.
Il Consiglio viene convocato quando il Presidente lo ritiene opportuno. E’ presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio.
In caso di dimissioni dei Consiglieri è prevista la cooptazione per un massimo di un terzo dei componenti complessivi dell’organo direttivo, che deve essere ratificata in Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Le cariche sociali devono essere gratuite; è possibile il rimborso delle spese sostenute per l’attività svolta nell’ambito dell’associazione.

15. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione:

  • delibera sulle domande di ammissione degli associati;
  • stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali;
  • valuta e stabilisce i progetti educativi da realizzare;
  • coordina il rapporto con le varie agenzie educative;
  • predispone il bilancio preventivo;
  • redige il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • organizza le manifestazioni inerenti all’attività dell’Associazione;
  • prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • nomina il Presidente dell’associazione.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni; procede alla eventuale assunzione di personale, determinandone la retribuzione.
Il Consiglio può redigere il regolamento organico per il buon funzionamento dell’Associazione che entra in vigore nel giorno in cui viene ratificato dall’assemblea degli associati. L’osservanza del regolamento è obbligatoria e vincolante per tutti gli associati.

16. IL PRESIDENTE

Il Presidente del sodalizio è nominato all’interno del consiglio direttivo.
Egli è anche il Presidente del Consiglio stesso.
La rappresentanza legale dell’Associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Esso può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell’Associazione e può rilasciare procure. Il Presidente dispone per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento, le sua attribuzioni sono devolute al Vice-Presidente e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano.

17. IL SEGRETARIO

Il segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, provvede alla corrispondenza, controlla il pagamento delle quote sociali, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo e delle assemblee, di esse redige i verbali, è responsabile della esecuzione delle disposizioni del Presidente.

18. IL TESORIERE

Il tesoriere provvede alla tenuta contabile sociale, coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti ufficiali dell’associazione.

19. COMPITI DEL PRESIDENTE E TESORIERE

IL Presidente e il tesoriere hanno la facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze.
Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio direttivo, anche ad altri consiglieri.

20. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti della precedente elezione; i nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. (Si vedano le regole della cooptazione espresse all’Art. 14).
Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l’Assemblea degli Associati.

21. MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea da 3/4 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza.

22. SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di associati che rappresenti non meno di un terzo della totalità dei voti, viene convocata un’apposita assemblea per deliberare in proposito.
La delibera di assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve avvenire alla presenza di almeno 3/4 dei soci e con il voto della maggioranza.
In caso venga deliberato lo scioglimento, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio sociale residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà interamente devoluto ad altra associazione senza fini di lucro con finalità educative-sociali, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

23. GESTIONE PATRIMONIO

Le entrate e le uscite sono movimentate su un conto corrente bancario.
È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione. Gli utili o gli avanzi sono reinvestiti nelle attività previste dallo statuto.

24. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è l’organo che deve essere preventivamente adito, per la soluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere fra i soci o fra gli organi dell’Associazione per la interpretazione, applicazione e/o esecuzione dello Statuto.
I Probiviri vengono nominati dal Consiglio Direttivo – 3 membri – e restano in carica quattro anni. Vengono scelte tra personalità che non ricoprono alcun ruolo all’interno dell’Associazione stessa.
II Collegio giudicherà ex bono et equo, senza formalità di procedura.

25. NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.